Consultazione Consob Art.18 bis
In passato non abbiamo mai voluto argomentare sui famosi criteri di ammissione al costituendo Albo perché non vi era ancora niente di definitivo, ma solo ipotesi che in molti (troppi) tentavano di adattare ai propri fini.
La consultazione pubblica Consob sulla bozza di regolamento di attuazione (reperibile all’indirizzo: http://www.consob.it/main/regolamentazione/consultazioni/index.html oppure qui allegata in formato PDF), che si è conclusa il 30 giugno scorso, ha messo la parola fine a tutte le illazioni spesso tese a confondere il pubblico. Il regolamento ora c’è e dai risultati pubblicati risulta un fatto curioso: che nessuno, privato o associazione che sia, ha richiesto la modifica degli articoli più importanti e qualificanti del regolamento. A meno di improbabili cambiamenti di rotta della Consob questo sarà dunque il regolamento che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.
Questa è la vera e grande novità che azzera tutte le aspettative di chi pensava e si illudeva per un sostanziale cambiamento nei requisiti che permettesse quasi a chiunque l’accesso al costituendo Albo.
Noi però vogliamo andare oltre alla semplice considerazione se tra i requisiti sia ammessa anche la laurea in giurisprudenza o meno o quanto sia l’importo dell’assicurazione contro i rischi professionali. Vogliamo invece dare una chiave di lettura ed un ambito di ragionamento più ampio per aiutare a comprendere appieno gli elementi portanti di questa normativa. Per fare questo abbiamo selezionato alcuni tra gli articoli del testo della suddetta consultazione che a noi sembravano di particolare interesse.
All’art. 13 il regolamento dispone l’impossibilità per il promotore finanziario di esercitare qualsivoglia forma di consulenza e su questo dato di fatto non esiste più alcun spazio di discussione. Sono così terminate le speculazioni su ipotetici cambiamenti in sede comunitaria per consentire la consulenza anche ai promotori finanziari.
All’art. 20 vengono indicate le modalità tassative attraverso le quali il consulente finanziario deve mantenere la registrazione delle raccomandazioni e delle indicazioni erogate al suo cliente.
All’art. 22 vengono indicati i requisiti informativi vincolanti relativi ad ogni strumento finanziario consigliato al cliente, citando le fonti dalle quali ha tratto gli elementi per fornire le sue indicazioni. Quindi anche i dati dai quali il consulente trae gli elementi per formare il suo giudizio potranno essere oggetto di indagine da parte della Consob.
L’art. 27 (citiamo testualmente il commento di Consob) “impone al consulente di istituire e mantenere un apparato di “registrazioni” idoneo a ricostruire in ogni momento l’operatività con i clienti, secondo il modello dell’art. 29 del regolamento congiunto”.
Infine la Consob ha avocato a sè i poteri di istruttoria relativi a reclami della clientela con possibilità tanto di indagine, quanto di contraddittorio cliente/consulente (art.34). Questo implica che in caso di riscontro di elementi penalmente rilevanti a carico del consulente, Consob sarebbe poi obbligata a passare la notizia di reato alla magistratura ordinaria.
Abbiamo voluto fornire questo quadro di dati concreti, perché si sappia come realmente stanno le cose e perché ognuno possa fare le sue considerazioni: l’aspirante consulente perché sappia quali sono i veri adempimenti e i veri e vari oneri che comporta l’iscrizione a tale Albo, chi è cliente perché sappia quali sono i suoi diritti.
Nel richiamare la normativa volutamente tralasciamo di commentare punto per punto questi articoli perchè crediamo che siano considerazioni che un professionista coscienzioso e capace deve poter fare da solo per valutare l'opportunita o meno di intraprendere una tale strada.
Anche se la voce di Acofiin è ancora piccola piccola, non per questo è incapace di cantare fuori dal coro e di farsi portavoce delle esigenze di tutti quei seri professionisti che comunque non vogliono rinunciare ad esercitare il loro mestiere nel pieno rispetto delle regole e delle leggi e soprattutto interpretando appieno il ruolo del consulente come colui che è privo di condizionamenti e conflitti di ogni genere: etici, professionali, personali e d’interesse.
Tra i compiti della nostra Associazione(art. 2 dello Statuto) è infatti anche quello della “tutela dei diritti e degli interessi, anche indiretti, degli associati Consulenti Indipendenti in Investimenti Finanziari promuovendo altresì, presso le Pubbliche Istituzioni e/o Autorità preposte, il riconoscimento all’idoneità professionale per la prestazione della consulenza finanziaria oggettivata in assenza di conflitti d’interessi.”
Ciò significa che tutti i liberi professionisti che da una parte non vogliono ricadere in organizzazioni in cui perdono la loro individualità e dall’altra che necessitano di avere una rappresentanza per far valere la loro professionalità, si possono rivolgere ad Acofiin.
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