Codice Deontologico
L'esercizio della professione di Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari in totale assenza di conflitti di interesse è attività di scienza e di pubblica utilità.
La fiducia è alla base dei rapporti professionali del consulente indipendente in investimenti finanziari.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà, sincerità e trasparenza.
Per questi motivi una normativa precisa regola i rapporti e i comportamenti dei consulenti che aderiscono ad ACOFIIN ed è espressa nel Codice Deontologico.
NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
PREMESSA
L’esercizio della professione di Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari in totale assenza di conflitti di interesse è attività di scienza e di pubblica utilità.
Il titolo di Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari deve essere indicato per intero.
La fiducia è alla base dei rapporti professionali del consulente indipendente in investimenti finanziari.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve comportarsi con buonafede, correttezza, lealtà, sincerità e trasparenza.
Articolo 1. Natura delle norme deontologiche
Il presente codice ha natura di regolamento interno dell’Accademia della Consulenza Indipendente in Investimenti Finanziari – A C O F I I N.
Sono regole di condotta caratterizzate da un contenuto etico - sociale con valore precettivo.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari è tenuto ad osservarle nello svolgimento della attività professionale.
Articolo 2. Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti i consulente indipendenti in investimenti finanziari nella loro attività, nei rapporti fra di loro e nei rapporti con terzi.
Le norme sono applicabili anche ai praticanti.
Articolo 3. Indipendenza e obiettività
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non può, in alcun caso, rinunciare alla sua libertà e
indipendenza professionale.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari affida la sua reputazione alla propria coscienza,
obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici, respingendo ogni influenza esterna di qualunque genere e/o natura.
Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.
Articolo 4. Integrità
Il comportamento del consulente indipendente in investimenti finanziari deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell’esercizio professionale.
Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all’Associazione a cui appartiene.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia degli stessi nei confronti di chi esercita la professione.
Articolo 5. Riservatezza
Il consulente indipendente in investimenti finanziari, si obbliga all’osservanza del segreto professionale. Oltre a rispettare il segreto professionale, osserva un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nel corso dei rapporti con i propri clienti o anche se arrivate alla sua conoscenza in via incidentale o meglio anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari, economici o di altra natura.
Articolo 6. Aggiornamento professionale
Il consulente indipendente in investimenti finanziari ha l’obbligo del continuo e costante aggiornamento professionale.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari ha altresì l’obbligo della propria continua formazione professionale.
Ha altresi il dovere di conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività.
Articolo 7. Rapporti con altri professionisti
Il consulente indipendente in investimenti finanziari che esercita la professione insieme ad altri professionisti, o che si avvale di esperti, non necessariamente iscritti ad albi professionali, per
l’esercizio di un incarico, deve accertarsi che questi adottino comportamenti compatibili con le norme deontologiche contenute nel presente codice.
Articolo 8. Rapporti tra colleghi
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve comportarsi con i colleghi con correttezza,
considerazione, cortesia, cordialità e riservatezza. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
Costituiscono altresi manifestazioni di cortesia e di considerazione la riservatezza sulla tipologia della clientela del collega, l’astenersi dal fare, fra colleghi, domande di carattere personale, professionale, economico e simili che il buon senso l’educazione e l’etica professionale definiscano riservate, personali e/o sensibili.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell’attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti di comportamento scorretto di colleghi o di terzi.
Il giovane consulente indipendente in investimenti finanziari deve trattare con riguardo il collega anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, gli è di guida e di esempio nell’esercizio della professione.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non può mettersi direttamente in contatto con un cliente che egli sappia essere assistito da un altro collega, senza il consenso di quest’ultimo. Cio’
si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all’interno di uno studio associato, ed ai rapporti tra colleghi che risolvono il contratto o l’accordo di associazione professionale tra loro esistente.
Articolo 9. Subentro ad un collega
Il consulente indipendente in investimenti finanziari, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.
Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il consulente indipendente in investimenti finanziari deve rispettare le seguenti disposizioni.
Prima di accettare l’incarico di subentro, il consulente indipendente in investimenti finanziari deve:
a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della propria volontà di sostituirlo;
b) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente collega.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari che viene sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente o per i terzi direttamente coinvolti.
In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un consulente indipendente in investimenti finanziari, il collega da lui designato e chiamato a sostituirlo, in via temporanea e/o periodo predefinito, cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.
In caso di decesso di un collega, il consulente indipendente in investimenti finanziari, se precedentemente designato dallo stesso a subentrargli, puo’ accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento.
Il subentro è possibile solo nei casi in cui il collega deceduto abbia in via preventiva informato i propri clienti e i terzi direttamente coinvolti delle sue future intenzioni e dopo aver ricevuto il preventivo consenso scritto di tutte le parti, introduce il collega che subentrerà a lui.
Il successore deve agire con particolare diligenza nei confronti dei clienti del collega deceduto e, se da questi espressamente richiesto, deve altresi avere riguardo agli interessi della vedova del collega deceduto o dei di lui figli, che rimasti orfani dei 2 genitori non siano autonomamente in grado di provvedere al loro sostentamento e piu’ precisamente, ed esclusivamente, nel caso che questi siano inabili e/o incapaci.
Articolo 10. Assistenza a clienti aventi interessi diversi
Il consulente indipendente in investimenti finanziari che nell’espletamento dell’incarico ricevuto dal suo cliente e suo tramite entra in contatto con altri professionisti deve con quest’ultimi comportarsi secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando, con particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale e/o professionale.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari, non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull’operato del collega o di altri professionisti, anche di altri settori, ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento di un incarico.
Articolo 11. Corrispondenza tra colleghi
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non può divulgare scritti o informazioni riservate,
ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.
Non può essere divulgata o registrata una conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti.
In caso di comunicazioni a distanza deve essere resa nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi.
Articolo 12. Rapporti con i clienti
La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari, in particolare, non trae profitto dall’eventuale
impedimento del collega , né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.
Articolo 13. Accettazione dell’incarico
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve adoperarsi, quando è possibile, affinché l’incarico sia a lui conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l’ambito delle proprie attività.
È comunque opportuno che il consulente indipendente in investimenti finanziari, il quale abbia ricevuto un incarico verbale, ne dia conferma scritta al cliente.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari che accetta un incarico deve corrispondere ed assicurare alla richiesta una specifica competenza ed anche un’adeguata organizzazione dello studio.
Articolo 14. Esecuzione dell’incarico
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve, tempestivamente, illustrare al cliente con
semplicità e chiarezza gli elementi essenziali della propria attività.
Egli deve inoltre, nel corso dell’incarico e con regolare periodicità, dare al cliente la rendicontazione dell’attività per lui svolta, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti che possano avere influenza di parziale o sostanziale modificazione sugli scenari con il cliente fatti e dai quali è scaturita una strategia di approccio ai mercati e/o agli investimenti.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali.
L’applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza assumere le
iniziative e svolgere tutte le attività confacenti con lo scopo e l’obbiettivo nonché del risultato atteso concordato con il cliente.
Il Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari chiamato dal cliente ad esaminare un portafoglio di prodotti e di strumenti finanziari proposto e/o formato per lui da intermediari e/o operatori, se appura che questo portafoglio è monomarca o quasi e comunque non comprende prodotti e servizi rilevanti offerti sul mercato da altri operatori italiani e/o esteri, è espressamente obbligato a comunicare per iscritto tale circostanza al Cliente evidenziando il palese conflitto d’interesse dell’operatore nello svolgimento dell’incarico ricevuto.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non deve mai in nessun caso assumere interessi personali o cointeressenze di natura economica derivanti dai terzi.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari che riceve un incarico professionale ha come unica fonte di guadagno, per l’incarico ricevuto, la parcella che fatturerà al cliente assistito.
Articolo 15. Cessazione dell’incarico
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero
condizionare il suo operato.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non deve proseguire l’incarico se la condotta o le
richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari che non sia in grado di proseguire l’incarico con
specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà dell’incarico, deve informare il cliente e chiedere, a secondo dei casi, il recesso dall’incarico.
Nel caso di intenzione di cessazione di un incarico ricevuto, il consulente indipendente in investimenti finanziari deve avvertire il cliente tempestivamente o meglio non appena egli stesso ha determinato le proprie intenzioni.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli. 2235 e 2237 del codice civile.
Articolo 16. Fondi dei clienti
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non deve mai in nessun caso e a qualsivoglia titolo detenere somme del cliente neanche in forma del tutto temporanea anche se solo di poche ore.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non deve mai ricevere procure dal cliente tali da consentire a quest’ultimo di poter disporre dei danari del cliente.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve operare con la massima diligenza e nel totale rispetto della proprietà altrui ed agire sempre con il buon senso del padre di famiglia.
Ha altresi l’obbligo di rispettare e far rispettare le norme sull’antiriciclaggio in vigore in Italia.
Articolo 17. Tariffa professionale e qualità della prestazione
La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari.
Articolo 18. Rapporti con altre professioni
Il consulente indipendente in investimenti finanziari, qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.
Articolo 19. Utilizzo di cariche pubbliche
Il consulente indipendente in investimenti finanziari non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé od altri.
Articolo 20. Divieto di intermediazione
Al consulente indipendente in investimenti finanziari è tassativamente vietata l’attività di intermediazione in qualsivoglia settore e per qualsivoglia ragione sia che possa o che non possa pregiudicare l’indipendenza, l’obiettività, la trasparenza, l’assenza del conflitto d’interesse in relazione all’incarico ricevuto e l’oggettività dell’opera da lui prestata, .
Articolo 21. Informazione e pubblicità informativa
E’ consentita l’informazione a terzi anche tramite stampa, reti telematiche e mezzi simili sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sull’attività professionale che viene svolta, su particolari rami di attività.
Non possono essere evidenziati propri risultati professionali o citati nominativi di clienti.
Non possono essere usati titoli accademici o professionali non riferiti alle attività oggetto della professione.
Sono consentite l’organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni, nonché la pubblicazione di scritti e la partecipazione a rubriche su materie professionali.
La comunicazione di informazioni tecniche può essere liberamente attuata nei riguardi della propria clientela e di terzi che ne facciano richiesta.
Le attività di cui sopra e l’utilizzo dei mezzi di diffusione devono ispirarsi alla estrema moderazione, buon gusto e rispetto della dignità e del decoro della professione, non devono essere equivoci o fuorvianti, ingannevoli o elogiativi.
Non sono consentite forme di pubblicità comparativa, né forme di pubblicità diverse da quelle descritte nei punti precedenti.
E’ fatto obbligo di comunicare a codesta Associazione di appartenenza l’inizio di qualsiasi attività informativa per via telematica finalizzata ad una diffusione dell’immagine o dei servizi dello studio professionale nei confronti del pubblico.
In caso di dubbi sull’applicazione del presente articolo è raccomandata la preventiva consultazione con il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Articolo 22. Rapporti con collaboratori e dipendenti
I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell’attività professionale.
In particolare il consulente indipendente in investimenti finanziari deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.
Articolo 23. Remunerazione dei dipendenti
Nei rapporti con i dipendenti il consulente indipendente in investimenti finanziari è tenuto a rispettare le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali sia per quanto attiene alla retribuzione sia per quanto attiene alle qualifiche previste.
Articolo 24. Rispetto della riservatezza
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve vigilare che i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch’essi sono tenuti ad osservare.
Articolo 25. Collaboratori di altri colleghi
Nell’ipotesi di collaborazione con soggetti provenienti da altri colleghi il consulente indipendente in investimenti finanziari deve attenersi a principi di lealtà e correttezza con i colleghi titolari di tali altri studi.
Articolo 26. Doveri del professionista
Il consulente indipendente in investimenti finanziari ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o
attraverso l’Associazione, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve consentire a chi svolge il tirocinio presso il suo studio l’apprendimento dell’etica, oltreché della tecnica e della pratica professionale riferita a tutti i campi di conoscenza di ogni collega dello studio, ammettendolo anche, ove possibile, come uditore negli incontri periodici con il cliente e/o i terzi.
Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi di segretariato.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, alle retribuzioni ed in genere a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.
E’ opportuno che il rapporto sia disciplinato per iscritto.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve consegnare al praticante all’inizio del periodo di tirocinio una copia del codice deontologico pubblicato da codesta Associazione, conservandone una copia firmata per accettazione.
Il consulente indipendente in investimenti finanziari deve vigilare che il praticante sia a conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch’esso è tenuto ad osservare.
Articolo 27. Obblighi del praticante
Il praticante deve astenersi, con il massimo scrupolo, dal tentativo di acquisire clienti per il futuro attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
Al termine del tirocinio non potrà appropriarsi di procedure e modulistica propria dello studio, né potrà, per un ragionevole periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l’esplicito consenso del titolare.
Il praticante non potrà usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l’esplicito consenso del titolare.
Il praticante è tenuto a rispettare tutte le regole deontologiche proprie del consulente indipendente in investimenti finanziari.
Articolo 28. Trattamento economico e durata del praticantato
Il rapporto di praticantato considerato come periodo di apprendimento è per sua natura gratuito. Tuttavia, il consulente indipendente in investimenti finanziari non mancherà di attribuire al praticante somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l'impegno e l'assiduità dell'attività svolta.
Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti.
Articolo 29. Entrata in vigore
Le norme di deontologia professionale qui espresse e che precedono nei 28 articoli, entrano in vigore contestualmente alla costituzione dell’ A C O F I I N.